PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al numero 43) della tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «; combustibili biogeni compreso il legname macinato dal produttore agricolo stesso oppure macinato da terzi;».